1) NOZIONI DI "PACCHETTO TURISTICO"
Ai sensi dell’Art.2 n.1 D.L. n. 111 del 17 marzo 1995 di
attuazione della direttiva CEE 90/314, i "pacchetti turistici"
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, ed i circuiti "tutto compreso"
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendesi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
- trasporti
- alloggio
- servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico"
2) CONTRATTO DI VIAGGIO
I contratti
di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dalle previsioni
che seguono e dal D.L. n.111 del 17 marzo 1995, dalla direttiva CEE 314/90,
dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla convenzione
di Bruxelles del 23 aprile 1970 resa esecutiva con L. n.1084 del 29 dicembre 1997,
dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale resa esecutiva con L. n.41 del 19 maggio 1932, dalla Convenzione
di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario resa esecutiva con L.n.806
del 2 marzo 1963, in quanto applicabili ai servizi oggetto al "pacchetto
turistico", nonchè dalle previsioni in materia di Codice Civile
e delle altre norme di diritto interno in quanto non derogate dalle previsioni
del presente contratto.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo compilato in ogni sua
parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è
subordinata alle disponibilità dei posti e si intende perfezionata con
conseguente conclusione del contratto solo al momento della conferma scritta da
parte di Viaggi & Miti TO. L’Agenzia di Viaggio venditrice, in possesso
di regolare licenza potrà rilasciare al Cliente, ai sensi dell?Art. 6 del
D.L. n. 111/95 copia del contratto solo se già in possesso della conferma
verbale o scritta da parte dell’Operatore Turistico. Le indicazioni relative
al "pacchetto turistico" non contenute nei documenti contrattuali negli
opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione scritte, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dal D.L. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) VALIDITÀ DELLE QUOTE E MODIFICHE DEL "PACCHETTO TURISTICO"
I prezzi indicati
nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata
per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso
il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni
si farà riferimento al corso dei cambi indicati nella scheda tecnica ed al
costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi
riportata. Se prima della partenza l’organizzatore è costretto a
modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso
il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore.
A tal fine si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del
medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali
ai fini della fruizione del "pacchetto turistico" complessivamente
considerato. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione
all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi da quando
è venuto a conoscenza della modifica che altrimenti si intende accettata.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore,
venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia
oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni
già accettate obbligano l’organizzatore soltanto se e nei limiti in
cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta
l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.
5) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore
può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunchè soltanto
allorchè gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale,
ai sensi del precedente articolo, nel qual caso, ove eserciti il recesso,
ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro "pacchetto
turistico" ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già
corrisposta al momento del recesso. Il "pacchetto turistico" di cui il
consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a
quello originariamente previsto. Se l’organizzatore o il venditore non sono
in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore
ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Il consumatore che receda dal
contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente
articolo avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota
di iscrizione e della penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri
e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della data di
partenza del viaggio; 25% della quota di partecipazione dal 29° giorno al
15° giorno prima della data di partenza del viaggio;
50% della quota di partecipazione dal 14° al 4° giorno prima della
data di partenza del viaggio;
75% della quota di partecipazione dal 3° giorno alla data di partenza
del viaggio;
nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si
presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali
per l’espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Tali penalità vengono necessariamente applicate da parte dell’Operatore
in quanto quest’ultimo ha assunto nei confronti dei vari fornitori dei
servizi delle obbligazioni che comportano notevoli perdite economiche in caso di
annullamento anche parziale del numero dei partecipanti.
6) SOSTITUZIONI
Il cliente
rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del concessionario; non vi ostino ragioni attinenti
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera,
ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del
"pacchetto" da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
subentrante rimborsi il soggetto dell’organizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
all’atto della comunicazione della cessione.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di
iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il
cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonchè degli importi di
cui al precedente paragrafo del presente articolo. L’Organizzatore non
sarà responsabile della eventuale mancata accettazione del nuovo nominato
da parte di terzi fornitori di servizi.
7) MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dall’articolo
"recesso del consumatore", anche nel caso in cui prima della partenza
l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del
consumatore, comunichi l’impossibilità di effettuare le prestazioni
oggetto del pacchetto. L’organizzatore può annullare il contratto
quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre
che ciò sia portato a conoscenza con almeno 14 giorni di anticipo rispetto
alla data di inizio dei servizi turistici. In tal caso, così come
nell’ipotesi del recesso di cui al precedente articolo "recesso del
consumatore", l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle
somme percepite entro i 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
8) OBBLIGO DEI PARTECIPANTI
I partecipanti
dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per
tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei visti di soggiorno
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore,
nonch’ ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al "pacchetto turistico". I partecipanti saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa
della inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Il consumatore è
tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione quei particolari
desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che risulti possibile l’attuazione.
9) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese da iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da terzo estraneo alla fornitura
delle prestazioni previste in contatto, da caso fortuito da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
10) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento
dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore
alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e
precisamente la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato all’Aia nel 1955, la convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli
albergatori nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti cc; la Convenzione
di Bruxelles del 1970 (CVV) sulla responsabilità dell’organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non
può superare l’importo "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi
altro danno" previsto dall’art. 13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario
delle predette convenzioni avesse a subire degli emendamenti o nuove convenzioni
internazionali concernenti le prestazioni oggetto del "pacchetto
turistico" entrassero in vigore si applicheranno i limiti risarcitori previsti
dalle fonti di diritto uniforme e vigenti al momento del verificarsi
dell’evento dannoso.
11) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L?organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l?inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest?ultimo.
12) RECLAMI
Il consumatore a
pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo,
all’organizzatore le difformità e i vizi del "pacchetto
turistico" nonchè le inadempienze nella sua organizzazione o
realizzazione, all’atto stesso del verificarsi o se non immediatamente
riconoscibile, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la
località di partenza. Qualora i reclami siano presenti nel luogo di
esecuzione delle prestazioni turistiche l’organizzatore deve prestare
al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente articolo al fine
di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere
l’organizzatore anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi
garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
13) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non
espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del "pacchetto", infortuni e bagagli nonchè stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
14) FONDO DI GARANZIA
Presso la
presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un "Fondo
nazionale di garanzia" cui il consumatore può rivolgersi ai sensi
dell’art. 21 D.L. n. 111/95 in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
rimborso del prezzo versato; suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il
fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n.5 D.L. 111/95.
15) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti
sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali
di contratto di vendita di "pacchetti turistici" sopra riportate:
Art. 3 1° comma; Art. 4; Art. 7; Art. 9 1° comma; Art. 10; Art. 13 1°
comma; Art. 14. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno
organizzato o "pacchetto turistico". Le terminologie delle citate
clausole relativa al contratto di "pacchetto turistico" (organizzatore,
viaggio, ecc) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno etc).
16) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore
che receda dal contratto per qualsiasi motivo purchè non imputabile al
venditore avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota
di iscrizione e delle penalità secondo le percentuali indicate
nell’ambito dell?art. 6 delle "condizioni generali di contratto".
PRIVACY:
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di
legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non
saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a
richiesta del consumatore.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 16 della legge 3/8/1998 n.269:
"La Legge italiana punisce con la pena di reclusione i reati inerenti alla prostituzione e
alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Arredi Travel di Viaggi & Miti Srl - Autorizzazione n°51 S2/TUR